Esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19 – terza e ultima parte

Caro Conte (caro, si fa per dire) la finiamo di sparare questa raffica di DPCM, di fare tutte le inutili dirette o differite sui social o sulle varie emittenti televisive, senza che si dia concretezza ai provvedimenti che continuano ad essere annunciati? E adesso cosa fanno i singoli ministri, quello dell’interno Lamorgese in testa, comntinuano ad emettere circolari esplicative che altro non fanno che complicare una situazione interpretativa di una massa abnorme di leggi e decreti assolutamente fuori luogo. Fatti, non parole! Azioni concrete, non vane promesse di aiuti, monetari e non, che non arrivano a chi versa in effettivo stato di bisogno! Efficienza, non burocrazia che paralizza ogni attività di uno Stato capace solo di fagocitare le risorse dei propri cittadini e si dimostra incapace di ridistribuirle quando ve n’è bisogno.

Prima di passare al completamento di questo, forse inutile, lavoro che verrà vanificato magari già tra poche ore con la pubblicazione dell’ennesima versione dell’autocertificazione, mi si consenta riportare un passi saliente dell’ennesia follia esplicativa, la circolare N. 15350/117(2) Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell’Interno del 30 marzo 2020:

“(…) Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.”

Mi spiegate come possiamo pretendere che venga sottoscritta un’autocertificazione in cui, come ben illustrato nella prima e seconda parte di questo articolo, ci sono già decine di richiami criptici per la maggior parte della popolazione, col rischio che non si tenga conto di assurde circolari esemplificative che sarebbe meglio definire “complicative”? Già ci troviamo coinvolti a livello globale in un incubo del tutto simile alla peste di manzoniana memoria, non abbiamo alcun bisogno di personaggi che dimostrano di essere delle opache copie del ben piu’ famoso personaggio Azzecca-garbugli.

Tornando alla versione del 26 marzo 2020 dell’autocertificazione, cosa dire del passaggio in cui, nel caso lo spostamento preveda il passaggio da una regione all’altra, testualmente ci si chiede di dichiarare di “essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione” di partenza e ovviamente anche di quella di arrivo. E qui non possiamo naturalmente riportare le diverse limitazioni di tutte le regioni d’Italia … che pero’ occorre conoscere prima di firmare anche perché è assolutamente necessario precisare che “lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti” indicando quale!

Dobbiamo quindi dichiarare “di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 “. Cosa dice questo articolo?

Art. 4
Sanzioni e controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
4. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
7. Al comma 1 dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e’ attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Anche nei vari commi di questo articolo, come già evidenziato per i precedenti, i richiami agli articoli delle norme piu’ disparatie che, esausto, evitero’ in questo cas di elencare. Troviamo persino richiami al regio decreto numero 1265 del 1934 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie! L’articolo 260 citato nel predetto articolo 4 richiamato nell’autocertificazione recita:

“Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata.”

L’ultimo richiamo diretto nell’autocertificazione, che si è cercato di analizzare con l’esposizione del testo di tutti gli articoli citati, è all’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 di cui segue il testo:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:
(omissis)
b) e’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

Concludo riportando infine il testo del richiamo indiretto nell’articolo 1, comma 1, lettera a) del precedente DPCM 8 marzo 2020 che recitava:

“Art. 1.
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ”

Cos’altro aggiungere? Ne riparliamo alla prossima edizione…

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