Esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19 – seconda parte

Le dichiarazioni

E dopo aver preso atto che qualsiasi dichiarazione mendace a pubblico ufficiale, trattata nella prima parte dell’esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19, ci espone già a rischi penali eccoci alla fase delle dichiarazioni che, come d’uso, ciascuno di noi farà sotto la propria responsabilità … e di chi altro verrebbe da chiedersi?

L’autocertificazione per andare a fare la spesa o altre necessità

Sul fatto di essere o meno sottoposti a misure di quarantena direi che grossi dubbi non se ne dovrebbero avere: o siamo in quarantena o non lo siamo; forse sarebbe stato il caso di precisare meglio chi ci abbia eventualmente sottoposto a tale misura, da quando, fino a quando ecc., ma questo vedrete lo troveremo probabilmente nelle prossime edizioni. Piu’ enigmatica la domanda corcernente il fatto di essere o meno risultati positivi al COVID-19 che fa sorgere spontanea la domanda: ma come posso sapere se sono positivo o meno nel caso non abbia fatto alcun test? Diciamo che, a buonsenso, la dichiarazione dovrebbe essere tranquillamente sottoscrivibile nel caso in cui il test non sia stato fatto; in tutti gli altri casi forse sarebbe auspicabile che le cosiddette autorità competenti precisassero meglio, magari con una bella circolare esplicativa se non con una risoluzione ministeriale, cosa si debba intendere con l’allocuzione “di non essere risultato positivo” in assenza di indicazioni temporali o altro. Mi si consenta un esempio per chiarire meglio questa affermazione: ho fatto il test risultando positivo al virus, ne sono guarito ed un successivo test ha permesso di constatare la guarigione essendo risultato negativo; ho altresi’ completato il periodo di quarantena cui ero stato sottoposto e potrei teoricamente circolare, pur nei limiti imposti dalle ordinanze vigenti. Posso o non posso sottoscrivere tranquillamente una tale dichiarazione o sarebbe preferibile, in mancanza delle necessarie precisazioni, che mi dilungassi con delle annotazioni che circostanzino meglio il fatto che si’ ero risultato positivo …. ma oggi non lo sono piu’!

Da dove è iniziato lo spostamento e la destinazione dove vorremmo arrivare non dovrebbero essere indicazioni di particolare complessità. Attenzione che potrebbero confliggere con le informazioni concernenti la residenza e, se diverso, il domicilio. Ci si augura che, anche se non precisato in alcun modo, sia consentito anche provenire da un luogo diverso mentre, va abbastanza da sè, la destinazione dovrebbe essere plausibile rispetto alla provenienza ed essere coerente con la motivazione dello spostamento stesso di cui tratteremo piu’ oltre.

La conoscenza delle misure di contenimento del contagio

Qui dopo le avvertenze per l’uso, i distinguo e le precisazioni piu’ o meno ovvie sopra riportate, ecco che ricomincia il balletto dei richiami normativi. Si’ perche le misure di cui ccorre dar conto della conoscenza non sono informazioni qualsiasi, men che meno sono quelle lette sul quotidiano preferito o ascoltate al tiggi’ dalla nostra giornalista preferita, sono quelle “adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, che di seguito vado a riportare:

Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva la possibilita’ di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita’ di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche’ di disciplinare le modalita’ di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilita’ di disporre o di affidare alle competenti autorita’ statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita’ didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative o prove di esame, ferma la possibilita’ del loro svolgimento di attivita’ in modalita’ a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita’ indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia’ ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita’ di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’;
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’ o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita’ consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita’, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita’ economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita’ pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’ e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate.

Art. 2
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche’ i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi’ adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita’, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita’ e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia’ adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Il ginepraio degli ulteriori riferimenti normativi contenuti nei due articoli sopra riportati

Conformemente alla consolidata consuetudine normativa italiana i richiami anche qui si sprecano. Mi limitero’ per il momento ad elencarli in rigoroso ordine di apparizione, evidenziati in grassetto, nel testo dei vari commi degli articoli 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e 2 Attuazione delle misure di contenimento, riservandomi una loro ripresa in un’eventuale terza parti di questa esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19 :

… di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
… di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio
… di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
… di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630
… ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
… ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
… i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti
… di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340
… a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241

E per fortuna che grazie ad internet riusciamo a recuperare tutte le norme citate senza dover ricorrere al nostro amico avvocato! Pero’ la ricerca, la lettura e la comprensione sono oltremodo laboriose e, se tutto va bene, rimanderemo a domani l’uscita con la nostra bella autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, andando a riposare con la segreta speranza di svegliarci domani scoprendo che era solo un brutto incubo dovuto all’eccesso di alimentazione, acuito dalla nostra stanzialità, oppure che … l’autocertificazione è stata abrogata, non serve piu’ e ci possiamo muovere liberamente. O magari sarà nel frattempo uscita una nuova versione e dobbiamo ricominciare tutto daccapo?

…. continua!

Esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19

Il famigerato modello di autocertificazione nell’edizione del 26.03.2020 del ministero dell’interno

Come preannunciato in un precedente articolo mi cimentero’, a beneficio di chi vuol sottoscrivere l’autodichiarazione del ministero dell’interno (ultima versione del 26 marzo 2020) con la consapevolezza di conoscere quanto gli viene richiesto di attestare, nell’esegesi di questo astruso documento cercando di riportare il testo di tutti gli articoli di leggi e decreti che l’estensore vorrebbe dare per acquisito alla conoscenza dello sciagurato sottoscrittore, uscito di casa dopo giorni e giorni di isolamento imposto (non si parli per favore di autoisolamento visto che vi sono fior di decreti ed ordinanze varie ad imporlo!) a volte solo per fare la spesa o comprare delle medicine per sà e la propria famiglia.

A parte il fatto che dopo tutti questi continui, ed in parte inutili, affinamenti qualcuno avrebbe dovuto almeno pensare ad identificare con un numero ed una data la versione, specificandone la validità, viene da domandarsi per quale motivo siano previste una serie innumerevole di asserzioni, senza che almeno nel retro del formulario o in un foglio annesso non venga chiaramente spiegato ogni singolo riferimento normativo.  Ma già, dimenticavo, la legge non ammette ignoranza…

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 dicembre

L’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, testualmente prevede:

“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche
ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Il successivo articolo 47 del medesimo decreto, Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, precisa inoltre:

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. “

E sin qui abbiamo riportato semplicemente gli articoli concerneti il titolo della nostra bella autocertificazione, mentre il bello deve ancora venire… Nella prima parte i viene richiesto di indicare i dati anagrafici che ci concernono unitamente agli estremi del documento che consente di esseere identificati e ad una nostra utenza telefonica. E fin qui direi nessuno dovrebbe avere problemi particolari se non nella distinzione tra residenza anagrafica e domicilio: e si’, perché qui già cominciano le prime piccole difficoltà e, visto che sono previste sanzioni non da poco per le dichiarazioni mendaci, ecco che occorre procedere in modo assolutamente scrupoloso alla compilazione del modulo al fine di evitare ogni possibile contestazione.

Tralasciando la disquisizione su cosa si debba intendere per residenza, direi che poiché il nostro modulo ci specifica trattarsi di “residenza anagrafica” andremo a riportare semplicemente l’indirizzo risultante appunto dall’anagafe del luogo in cui siamo registrati, che potrebbe essere in Italia ma anche all’estero. Soffermandoci invece sul concetto di “domicilio”, che potrebbe o meno coincidere con la residenza anagrafica, dobbiamo rifarci agli articoli 14 della Costituzione, 45 e 46 del Codice civile che fanno riferimento al luogo in cui una ppersona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Già ma io potrei avere la mia residenza anagrafica in un dato luogo, il mio domicilio (inteso secondo i dettami della legge) in un altro e trovarmi temporaneamente a vivere in un terzo luogo ancora, nel quale magari mi sono recato temporaneamente restando bloccato proprio in connessione ai vincoli sugli spostamenti posti dai decreti emanati per contrastare la diffusione del coronavirus!


L’articolo 495 del codice penale (art.495 c.p.)

Recita l’articolo 495 del codice penale – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, che nessuno di noi vorrebbe infrangere neppure involontariamente per non incorrere nelle gravi sanzioni ivi previste: 

“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

  1. 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
  2. 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

E siamo solo all’inizio ……. (continua)

Coronavirus, il primo Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio

Il PdR Sergio Mattarella

Di certo si tratta di un’emergenza epocale, che non sta risparmiando quasi nessun paese al mondo. La rapida diffusione del contagio e la necessità di curare ingenti numeri di pazienti, hanno trovato le strutture sanitarie di tutti i paesi assolutamente impreparati ad un intervento rapido ed adeguato. E questo è accaduto malgrado i primi allarmi, giunti anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, parlassero di un primo caso rilevato già ai primi giorni dell’anno 2020 in Tailandia: una persona contagiata che era rientrata dalla città di Wuhan in Cina.

Il primo provvedimento normativo è stato il decreto legge del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella n. 6 che reca la data del 23 febbraio 2020; entrato in vigore il giorno stesso è stato convertito in legge con modificazioni in data 5 marzo 2020 (L. n. 13 in G.U. 09/03/2020, n. 61) come Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel testo della legge vengono precisate tutte le misure che “possono essere adottate” e che poi troveremo, in taluni casi ulteriormente dettagliate (es. codici Ateco) negli oltremodo pasticciati e confusi decreti del Presidente del Consiglio (i vari DPCM che ormai anche il grande pubblico ha iniziato a conoscere per via delle varie edizioni delle autocertificazioni) e di alcuni ministri del suo governo.

20 milioni di euro

Con scarsissima capacità previsionale il 23 febbraio col decreto convertito in legge il 5 di marzo sono stati stanziati unicamente venti milioni di euro per fronteggiare l’emergenza: forse non basteranno nè i primi 25 miliardi già aggiunti per il mese di marzo nè tantomeno gli altri miliardi che, si vocifera, verrebbero stanziati il prossimo mese di aprile. Per non parlare dell'”elemosina” di altri 400 milioni che il governo Conte ha annunciato di voler elargire tramite i sindaci, che altro non sono se non un’anticipazione temporale di spese già in precedenza appostate. Gli eventi successivi hanno dimostrato non solo l’insufficienza di quanto stanziato ma anche l’inadeguatezza di tutto il governo, a partire dall’inesistente ministro della salute Speranza, e a seguire l’incosistente ministro dell’interno Lamorgese, per non parlare della supponeza del presidente del consiglio Conte cui peraltro, proprio il Parlamento, votando la legge sopra citata ha conferito tutti i poteri necessari per decidere del destino di tutto il popolo italiano e della già disastrata economia nazionale.

L’articolo 3 del decreto e la delega di poteri

L’art. 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, Attuazione delle misure di contenimento testualmente recita:

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche’ i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita’ ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(omissis)

La collezione delle autocertificazioni

Un immagine ormai diffusissima su quasi tutti i profili social e non solo

Ma adesso quando esco di casa, quale versione di autocertificazione devo utilizzare? La numero 1, la numero 2, la numero 3, la numero 4 ….. o magari, proprio mentre mi trovo già per strada, faranno la numero 5, o la 6, la 7 ………… ? Col susseguirsi dei decreti del presidente del consiglio si sono moltiplicate le versioni delle certificazioni, già di per sè criptiche, infarcite di un legalese che mal si addice alla chiarezza che di principio dovrebbe sempre avere un’amministrazione pubblica nei confronti dei propri cittadini.

Ma vediamolo il contenuto attuale, dell’ultima versione disponibile, quella che il ministero dell’interno a messo online in versione PDF editabile:

A parte il fatto che dopo tutti questi continui, ed in parte inutili, affinamenti qualcuno avrebbe dovuto almeno pensare ad identificare con un numero ed una data la versione, specificandone la validità, viene da domandarsi per quale motivo siano previste una serie innumerevole di asserzioni, senza che almeno nel retro del formulario o in un foglio annesso non venga chiaramente spiegato ogni singolo riferimento normativo. Lo Stato come sempre è pronto a vessare cittadini ed imprese obbligandoli al rispetto di normative che prevedono siano esplicitate in modo chiaro tutte le clasusole ad esempio di un contratto bancario o assicurativo, di un incarico professionale o in caso di acquisto di un bene o un servizio, salvo poi nascondersi impunemente dietro richiami di articoli, commi, lettere e chissà cos’altro pur di confondere il povero malcapitato che ha bisogno nellla maggior parte dei casi …. semplicemente di andare a fare la spesa (se ha i soldi per poterlo fare quantomeno) per mangiare e dar da mangiare alla propria famiglia!

In un prossimo articolo cerchero’ di esplicitare, a beneficio di chi vuol sapere cosa firma, quali siano i continuti di tutti i riferimenti contenuti nella ormai famigerata autocertificazione.

2019 un intero anno di pausa sul blog … e ora l’emergenza COVID-19

Un anno sabbatico? No, un anno di intenso lavoro che non ha lasciato spazio a commenti su questo blog anche se le notizie da commentare sarebbero state davvero tante, a cominciare dalla politica italiana con ben due governi che si sono avvicendati nel corso del 2019.

Devo ammettere che oltre all’impegno lavorativo cio’ che mi ha fortemente demotivato dal continuare a scrivere è stata soprattutto l’involuzione politica italiana, il trasformismo di certi personaggi spuntati dal nulla come funghi al sole dopo una giornata di pioggia. Sono stati l’inconsistenza di una parte della maggioranza divenuta opposizione e dell’opposizione divenuta magicamente maggioranza senza piu’ un adeguato riscontro nel consenso degli elettori. Ma è stata soprattutto l’apatia indotta dalla mancanza di reattività di buona parte del popolo italiano a farmi desistere piu’ e piu’ volte dall’esternare le mie opinioni.

Ho di conseguenza diradato anche la mia presenza sui social, con interventi sporadici dettati piu’ dalla curiosità di qualche post altrui che da uno specifico interesse suscitato in me dagli eventi della vita pubblica nazionale o internazionale.

Ed eccoci al 2020, un anno iniziato sotto i peggiori auspici con un’epidemia virale che a gennaio sembrava circoscritta al solo luogo di origine, la Cina, e ora vede gli Stati Uniti d’America di colpo come la nazione col il maggior numero di contagiati: ben 104.837 in base agli ultimi dati disponibili sul sito della Johns Hopkins University

Pur se con una diluizione nel tempo i vari paesi attaccati dal contagio presentano continui incrementi sia dei nuovi infetti che, purtroppo, dei decessi. Una situazione presa da tutti i governi eccessivamente con leggerezza all’inizio, quasi come se in un mondo globalizzato e caratterizzato da un’estrema mobilità delle persone, i confini nazionali potessero costituire delle barriere alla diffusione di questo ormai famigerato virus denominato dai piu’ COVID-19 e da altri SAR-COV-2. Tutti a partire all’organizzazione mondiale della sanità hanno troppo a lungo pensato che quella che era all’inizio un’epidemia, seppur importante, non si diffondesse piu’ di tanto e, soprattutto, non lo facesse con tale velocità da dover correre presto ai ripari dichiarando la pandemia.

Gli interventi dell’Organizzazione Mondiale della sanità

Una delle prime news concerneti il nuovo coronavirus presenti sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) risale allo scorso 13 gennaio 2020 quando, citando il caso di una persona risultata infetta in Tailandia dopo il suo rientro dalla Cina, precisamente dalla ormai tristemente nota città di Wuhan nella provincia di Hubei, segnalava che il caso risultava già noto alle autorità locali dall’8 di gennaio 2020! Reiterando la necessità che in Cina si proseguisse con l’identificazione della antura del contagio, la notizia si concludeva con la precisazione che il direttore generale del WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus avrebbe provveduto a consultare il comitato di emergenza dell’ente, convocando a breve una riunione dello stesso.

Dobbiamo attendere fino al 28 gennaio 2020 per leggere degli aggiornamenti in merito alla battaglia sul coronavirus, in atto al momento solo in Cina, a seguito dell’incontro a Pechino del direttore generale del WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus con il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. In tale data si parlava si olo 4.500 persone infettate a livello globale, di cui la maggior parte sul territorio CInese: oggi siamo arrivati ad oltre 600.000 contagiati nel mondo! Il comunicato si concludeva con l’annuncio di una riconvocazione del comitato di emergenza e di nuove notizie che sarebbero state fornite a breve.

Il Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (WHO) incontra a Pechino il President cinese Xi Jinping

Sempre il WHO avvisava già in data 5 febbraio 2020 della necessità di almeno 675 milioni di dollari per proteggere i paesi oggetto di attacco dal nuovo virus (nCoV-2019), comunicando l’avvio di un piano strategico per il periodo Febbraio-Aprile 2020 con l’obiettivo di limitare la trasmissione persona-a-persona del virus, identificare, isolare e curare i pazienti tempestivamente, comunicare i rischi ed altre attività connesse. Il successivo 6 febbraio, poi ancora il 13 febbraio fino a giungere ai giorni nostri lo scorso 26 marzo 2020 con l’invito del Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale del WHO rivolto al G20 per combattere uniti il COVID-19.

E in Italia, quali sono stati gli interventi del governo?

Nel prossimo post cerchero’ di sintetizzare quanto è stato fatto, ed anche quanto non è stato fatto con sufficiente tempestività o, ancora a tutt’oggi, non è stato per niente fatto. Il tutto non per mero spirito di polemica bensi’ come pungolo per dei politici ancora troppo inerti, confusi, che non danno sicurezze ad una nazione in cui si sono già verificati episodi di assalto ai supermercati e alle banche: e non mi si venga a dire che sono solo “pilotati” dagli ambienti della malavita perché ci sono persone senza mezzi di sostentamento che sicuramente già prima non avevano di che vivere, ma che cercavano di sopravvivere mentre oggi, avendo di fronte a loro prospettive ancora peggiori e soprattutto incerta determinazione non esiteranno a fare di tutto pur di poter sfamare i propri figli, di garantire a sè stessi e alle proprie famiglie il sacrosanto diritto di esserci ancora un domani che oggi nessuno al mondo ci puo’ garantire.