Esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19

Il famigerato modello di autocertificazione nell’edizione del 26.03.2020 del ministero dell’interno

Come preannunciato in un precedente articolo mi cimentero’, a beneficio di chi vuol sottoscrivere l’autodichiarazione del ministero dell’interno (ultima versione del 26 marzo 2020) con la consapevolezza di conoscere quanto gli viene richiesto di attestare, nell’esegesi di questo astruso documento cercando di riportare il testo di tutti gli articoli di leggi e decreti che l’estensore vorrebbe dare per acquisito alla conoscenza dello sciagurato sottoscrittore, uscito di casa dopo giorni e giorni di isolamento imposto (non si parli per favore di autoisolamento visto che vi sono fior di decreti ed ordinanze varie ad imporlo!) a volte solo per fare la spesa o comprare delle medicine per sà e la propria famiglia.

A parte il fatto che dopo tutti questi continui, ed in parte inutili, affinamenti qualcuno avrebbe dovuto almeno pensare ad identificare con un numero ed una data la versione, specificandone la validità, viene da domandarsi per quale motivo siano previste una serie innumerevole di asserzioni, senza che almeno nel retro del formulario o in un foglio annesso non venga chiaramente spiegato ogni singolo riferimento normativo.  Ma già, dimenticavo, la legge non ammette ignoranza…

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 dicembre

L’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445, Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, testualmente prevede:

“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche
ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.”

Il successivo articolo 47 del medesimo decreto, Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive, precisa inoltre:

“1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. “

E sin qui abbiamo riportato semplicemente gli articoli concerneti il titolo della nostra bella autocertificazione, mentre il bello deve ancora venire… Nella prima parte i viene richiesto di indicare i dati anagrafici che ci concernono unitamente agli estremi del documento che consente di esseere identificati e ad una nostra utenza telefonica. E fin qui direi nessuno dovrebbe avere problemi particolari se non nella distinzione tra residenza anagrafica e domicilio: e si’, perché qui già cominciano le prime piccole difficoltà e, visto che sono previste sanzioni non da poco per le dichiarazioni mendaci, ecco che occorre procedere in modo assolutamente scrupoloso alla compilazione del modulo al fine di evitare ogni possibile contestazione.

Tralasciando la disquisizione su cosa si debba intendere per residenza, direi che poiché il nostro modulo ci specifica trattarsi di “residenza anagrafica” andremo a riportare semplicemente l’indirizzo risultante appunto dall’anagafe del luogo in cui siamo registrati, che potrebbe essere in Italia ma anche all’estero. Soffermandoci invece sul concetto di “domicilio”, che potrebbe o meno coincidere con la residenza anagrafica, dobbiamo rifarci agli articoli 14 della Costituzione, 45 e 46 del Codice civile che fanno riferimento al luogo in cui una ppersona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Già ma io potrei avere la mia residenza anagrafica in un dato luogo, il mio domicilio (inteso secondo i dettami della legge) in un altro e trovarmi temporaneamente a vivere in un terzo luogo ancora, nel quale magari mi sono recato temporaneamente restando bloccato proprio in connessione ai vincoli sugli spostamenti posti dai decreti emanati per contrastare la diffusione del coronavirus!


L’articolo 495 del codice penale (art.495 c.p.)

Recita l’articolo 495 del codice penale – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, che nessuno di noi vorrebbe infrangere neppure involontariamente per non incorrere nelle gravi sanzioni ivi previste: 

“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

  1. 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
  2. 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

E siamo solo all’inizio ……. (continua)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.