Esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19 – seconda parte

Le dichiarazioni

E dopo aver preso atto che qualsiasi dichiarazione mendace a pubblico ufficiale, trattata nella prima parte dell’esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19, ci espone già a rischi penali eccoci alla fase delle dichiarazioni che, come d’uso, ciascuno di noi farà sotto la propria responsabilità … e di chi altro verrebbe da chiedersi?

L’autocertificazione per andare a fare la spesa o altre necessità

Sul fatto di essere o meno sottoposti a misure di quarantena direi che grossi dubbi non se ne dovrebbero avere: o siamo in quarantena o non lo siamo; forse sarebbe stato il caso di precisare meglio chi ci abbia eventualmente sottoposto a tale misura, da quando, fino a quando ecc., ma questo vedrete lo troveremo probabilmente nelle prossime edizioni. Piu’ enigmatica la domanda corcernente il fatto di essere o meno risultati positivi al COVID-19 che fa sorgere spontanea la domanda: ma come posso sapere se sono positivo o meno nel caso non abbia fatto alcun test? Diciamo che, a buonsenso, la dichiarazione dovrebbe essere tranquillamente sottoscrivibile nel caso in cui il test non sia stato fatto; in tutti gli altri casi forse sarebbe auspicabile che le cosiddette autorità competenti precisassero meglio, magari con una bella circolare esplicativa se non con una risoluzione ministeriale, cosa si debba intendere con l’allocuzione “di non essere risultato positivo” in assenza di indicazioni temporali o altro. Mi si consenta un esempio per chiarire meglio questa affermazione: ho fatto il test risultando positivo al virus, ne sono guarito ed un successivo test ha permesso di constatare la guarigione essendo risultato negativo; ho altresi’ completato il periodo di quarantena cui ero stato sottoposto e potrei teoricamente circolare, pur nei limiti imposti dalle ordinanze vigenti. Posso o non posso sottoscrivere tranquillamente una tale dichiarazione o sarebbe preferibile, in mancanza delle necessarie precisazioni, che mi dilungassi con delle annotazioni che circostanzino meglio il fatto che si’ ero risultato positivo …. ma oggi non lo sono piu’!

Da dove è iniziato lo spostamento e la destinazione dove vorremmo arrivare non dovrebbero essere indicazioni di particolare complessità. Attenzione che potrebbero confliggere con le informazioni concernenti la residenza e, se diverso, il domicilio. Ci si augura che, anche se non precisato in alcun modo, sia consentito anche provenire da un luogo diverso mentre, va abbastanza da sè, la destinazione dovrebbe essere plausibile rispetto alla provenienza ed essere coerente con la motivazione dello spostamento stesso di cui tratteremo piu’ oltre.

La conoscenza delle misure di contenimento del contagio

Qui dopo le avvertenze per l’uso, i distinguo e le precisazioni piu’ o meno ovvie sopra riportate, ecco che ricomincia il balletto dei richiami normativi. Si’ perche le misure di cui ccorre dar conto della conoscenza non sono informazioni qualsiasi, men che meno sono quelle lette sul quotidiano preferito o ascoltate al tiggi’ dalla nostra giornalista preferita, sono quelle “adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, che di seguito vado a riportare:

Art. 1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita’ di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita’ di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche’ rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus;
f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita’ convegnistica o congressuale, salva la possibilita’ di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita’ di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche’ di disciplinare le modalita’ di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita’ ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
o) possibilita’ di disporre o di affidare alle competenti autorita’ statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche’ di trasporto pubblico locale;
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita’ didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita’ formative o prove di esame, ferma la possibilita’ del loro svolgimento di attivita’ in modalita’ a distanza;
q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche’ dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita’ indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita’ di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita’ di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita’ a distanza, fatte salve l’adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia’ ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita’ di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita’ commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’ da espletare con modalita’ idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita’ di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche’ di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attivita’ d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonche’ di lavoro autonomo, con possibilita’ di esclusione dei servizi di pubblica necessita’ previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita’ dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita’;
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche’ agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’ o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita’ di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita’ consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita’, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita’ economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita’ pubbliche specificamente individuate.
3. Per la durata dell’emergenza di cui al comma 1, puo’ essere imposto lo svolgimento delle attivita’ non oggetto di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove cio’ sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettivita’ e la pubblica utilita’, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita’, le parti sociali interessate.

Art. 2
Attuazione delle misure di contenimento
1. Le misure di cui all’articolo 1 sono adottate con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche’ i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi’ adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita’, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. 2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessita’ e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all’articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia’ adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto.

Il ginepraio degli ulteriori riferimenti normativi contenuti nei due articoli sopra riportati

Conformemente alla consolidata consuetudine normativa italiana i richiami anche qui si sprecano. Mi limitero’ per il momento ad elencarli in rigoroso ordine di apparizione, evidenziati in grassetto, nel testo dei vari commi degli articoli 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e 2 Attuazione delle misure di contenimento, riservandomi una loro ripresa in un’eventuale terza parti di questa esegesi dell’autocertificazione per il COVID-19 :

… di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
… di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio
… di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
… di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630
… ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
… ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
… i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti
… di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340
… a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241

E per fortuna che grazie ad internet riusciamo a recuperare tutte le norme citate senza dover ricorrere al nostro amico avvocato! Pero’ la ricerca, la lettura e la comprensione sono oltremodo laboriose e, se tutto va bene, rimanderemo a domani l’uscita con la nostra bella autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta, andando a riposare con la segreta speranza di svegliarci domani scoprendo che era solo un brutto incubo dovuto all’eccesso di alimentazione, acuito dalla nostra stanzialità, oppure che … l’autocertificazione è stata abrogata, non serve piu’ e ci possiamo muovere liberamente. O magari sarà nel frattempo uscita una nuova versione e dobbiamo ricominciare tutto daccapo?

…. continua!