Coronavirus, il primo Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio

Il PdR Sergio Mattarella

Di certo si tratta di un’emergenza epocale, che non sta risparmiando quasi nessun paese al mondo. La rapida diffusione del contagio e la necessità di curare ingenti numeri di pazienti, hanno trovato le strutture sanitarie di tutti i paesi assolutamente impreparati ad un intervento rapido ed adeguato. E questo è accaduto malgrado i primi allarmi, giunti anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, parlassero di un primo caso rilevato già ai primi giorni dell’anno 2020 in Tailandia: una persona contagiata che era rientrata dalla città di Wuhan in Cina.

Il primo provvedimento normativo è stato il decreto legge del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella n. 6 che reca la data del 23 febbraio 2020; entrato in vigore il giorno stesso è stato convertito in legge con modificazioni in data 5 marzo 2020 (L. n. 13 in G.U. 09/03/2020, n. 61) come Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel testo della legge vengono precisate tutte le misure che “possono essere adottate” e che poi troveremo, in taluni casi ulteriormente dettagliate (es. codici Ateco) negli oltremodo pasticciati e confusi decreti del Presidente del Consiglio (i vari DPCM che ormai anche il grande pubblico ha iniziato a conoscere per via delle varie edizioni delle autocertificazioni) e di alcuni ministri del suo governo.

20 milioni di euro

Con scarsissima capacità previsionale il 23 febbraio col decreto convertito in legge il 5 di marzo sono stati stanziati unicamente venti milioni di euro per fronteggiare l’emergenza: forse non basteranno nè i primi 25 miliardi già aggiunti per il mese di marzo nè tantomeno gli altri miliardi che, si vocifera, verrebbero stanziati il prossimo mese di aprile. Per non parlare dell'”elemosina” di altri 400 milioni che il governo Conte ha annunciato di voler elargire tramite i sindaci, che altro non sono se non un’anticipazione temporale di spese già in precedenza appostate. Gli eventi successivi hanno dimostrato non solo l’insufficienza di quanto stanziato ma anche l’inadeguatezza di tutto il governo, a partire dall’inesistente ministro della salute Speranza, e a seguire l’incosistente ministro dell’interno Lamorgese, per non parlare della supponeza del presidente del consiglio Conte cui peraltro, proprio il Parlamento, votando la legge sopra citata ha conferito tutti i poteri necessari per decidere del destino di tutto il popolo italiano e della già disastrata economia nazionale.

L’articolo 3 del decreto e la delega di poteri

L’art. 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, Attuazione delle misure di contenimento testualmente recita:

1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche’ i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
2. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita’ ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(omissis)

La collezione delle autocertificazioni

Un immagine ormai diffusissima su quasi tutti i profili social e non solo

Ma adesso quando esco di casa, quale versione di autocertificazione devo utilizzare? La numero 1, la numero 2, la numero 3, la numero 4 ….. o magari, proprio mentre mi trovo già per strada, faranno la numero 5, o la 6, la 7 ………… ? Col susseguirsi dei decreti del presidente del consiglio si sono moltiplicate le versioni delle certificazioni, già di per sè criptiche, infarcite di un legalese che mal si addice alla chiarezza che di principio dovrebbe sempre avere un’amministrazione pubblica nei confronti dei propri cittadini.

Ma vediamolo il contenuto attuale, dell’ultima versione disponibile, quella che il ministero dell’interno a messo online in versione PDF editabile:

A parte il fatto che dopo tutti questi continui, ed in parte inutili, affinamenti qualcuno avrebbe dovuto almeno pensare ad identificare con un numero ed una data la versione, specificandone la validità, viene da domandarsi per quale motivo siano previste una serie innumerevole di asserzioni, senza che almeno nel retro del formulario o in un foglio annesso non venga chiaramente spiegato ogni singolo riferimento normativo. Lo Stato come sempre è pronto a vessare cittadini ed imprese obbligandoli al rispetto di normative che prevedono siano esplicitate in modo chiaro tutte le clasusole ad esempio di un contratto bancario o assicurativo, di un incarico professionale o in caso di acquisto di un bene o un servizio, salvo poi nascondersi impunemente dietro richiami di articoli, commi, lettere e chissà cos’altro pur di confondere il povero malcapitato che ha bisogno nellla maggior parte dei casi …. semplicemente di andare a fare la spesa (se ha i soldi per poterlo fare quantomeno) per mangiare e dar da mangiare alla propria famiglia!

In un prossimo articolo cerchero’ di esplicitare, a beneficio di chi vuol sapere cosa firma, quali siano i continuti di tutti i riferimenti contenuti nella ormai famigerata autocertificazione.

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